Art. 1.
                 Spesa per l'assistenza farmaceutica
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  sono  finalizzate ad
assicurare  il  rispetto,  per  l'anno  1996,  del  limite  di  spesa
farmaceutica  previsto  dall'articolo  7,  comma  5,  della  legge 23
dicembre 1994, n. 724.
  2. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, e' differito al 15 luglio 1996. A decorrere da
tale  data,  i  farmaci  a base di un medesimo principio attivo per i
quali e' prevista uguale via di  somministrazione  e  che  presentano
forma  farmaceutica  uguale  o  terapeuticamente  comparabile  (( con
documentata bioequivalenza, )) anche se con diversa concentrazione di
principio attivo, collocati nelle classi a) e b) di cui  all'articolo
8,  comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del
Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al  prezzo  per
unita' posologica piu' basso fra quelli dei farmaci che presentano le
caratteristiche  predette,  in  vigore al 1 giugno 1996. I medicinali
venduti ad un prezzo maggiore  sono  classificati  dalla  Commissione
unica  del  farmaco  nella  classe c) di cui alla citata disposizione
della legge n. 537 del 1993, eccettuato il  caso  in  cui  sussistano
particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione,
giustificano   il   mantenimento   del  medicinale  nella  classe  di
appartenenza. (( Sono escluse dai confronti le confezioni  registrate
ma non effettivamente in commercio alla data del 1 giugno 1996. ))
  3.  Il  comma  130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' sostituito dal seguente:
  "130.  Il  Ministero   della   sanita'   autorizza,   su   domanda,
l'immissione  in commercio, quali generici, dei medicinali cosi' come
definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29  maggio
1991,  n.  178,  a  base  di  uno  o  piu'  principi attivi, prodotti
industrialmente,  non  protetti  da  brevetto   o   dal   certificato
protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e
al  regolamento  CEE  n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione
comune internazionale (DCI) del principio attivo o,  in  mancanza  di
questa,  dalla  denominazione scientifica del medicinale, seguita dal
nome del titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,
che  siano  bioequivalenti rispetto a una specialita' medicinale gia'
autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi
attivi,  la  stessa  forma  farmaceutica  e  le  stesse   indicazioni
terapeutiche.   Non  e'  necessaria  la  presentazione  di  studi  di
bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all'immissione in
commercio sia presentata dal titolare della specialita' medicinale di
cui e' scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La  Commissione
unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche
ai  fini  della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8,
comma 10, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  nel  termine  di
novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  stessa.  Se e'
offerto  a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della
corrispondente specialita' medicinale a base dello  stesso  principio
attivo   con   uguale   dosaggio  e  via  di  somministrazione,  gia'
classificata nelle classi a) o b) di cui all'articolo  8,  comma  10,
della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, il medicinale generico ottiene
dalla Commissione unica del farmaco la  medesima  classificazione  di
detta  specialita' medicinale.   Il Ministero della sanita' adotta il
provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio  entro  i
trenta  giorni  successivi  alla  pronuncia  della  CUF.  Il nome del
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio puo'  essere
omesso  nella  prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale
non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente;  in
caso  di  mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista
puo' consegnare qualsiasi generico corrispondente, per  composizione,
a  quanto prescritto o richiesto. Il Ministero della sanita' diffonde
fra i medici e i farmacisti, a mezzo  del  Bollettino  d'Informazione
sui  farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed attua
un apposito programma di informazione sull'uso dei farmaci  generici;
per  la  realizzazione di detto programma sara' utilizzata per l'anno
1996 la somma di lire  cinquecento  milioni  sul  capitolo  2046  del
bilancio  del  Ministero  della  sanita'  alimentato  con  le entrate
derivanti dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanita' ai sensi
del decreto ministeriale 19 luglio 1993.".
  4. Le aziende sanitarie locali  e  le  aziende  ospedaliere  curano
l'informazione  e  l'aggiornamento  del medico prescrittore nonche' i
controlli obbligatori, basati su appositi  registri  o  altri  idonei
strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali
rimborsabili  a  carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme
alle condizioni e alle limitazioni previste dai  provvedimenti  della
Commissione  unica del farmaco e che gli appositi moduli del Servizio
sanitario nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a
rimborso.  Qualora  dal  controllo  risulti  che  un   medico   abbia
prescritto   un   medicinale  senza  osservare  le  condizioni  e  le
limitazioni citate, l'azienda sanitaria locale, dopo  aver  richiesto
al  medico  stesso  le  ragioni della mancata osservanza, ove ritenga
insoddisfacente le motivazioni addotte, informa del fatto l'ordine al
quale appartiene il sanitario, nonche' il  Ministero  della  sanita',
per  i  provvedimenti di rispettiva competenza. Il medico e' tenuto a
rimborsare al Servizio sanitario nazionale il  farmaco  indebitamente
prescritto. A partire dal 1 gennaio 1997, le aziende sanitarie locali
inviano   alle   regioni  e  al  Ministero  della  sanita'  relazioni
trimestrali sui controlli effettuati e sulle misure adottate ai sensi
del presente comma.
  5. Entro il  31  luglio  1996  la  Commissione  unica  del  farmaco
procede,  secondo  i  criteri dalla stessa adottati nel provvedimento
del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  ((
Gazzetta    Ufficiale   n.   306   del   31   dicembre   1993,   alla
riclassificazione dei medicinali di cui e' autorizzato il  commercio,
in  modo  tale da assicurare, sulla base dei consumi farmaceutici del
1995, un  risparmio  per  il  Servizio  sanitario  nazionale  di  200
miliardi  di  lire per l'anno 1996. Qualora la spesa per l'assistenza
farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni  effettuate  al  30
settembre 1996, superiore al limite di cui al comma 6, la Commissione
unica  del  farmaco procede a un'ulteriore riclassificazione, al fine
di assicurare il rispetto del tetto di spesa prevista per il 1996.
  6.  Il  comma  11  dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' sostituito dai seguenti:
  "  11.  Fermo  restando  che  le  unita'  sanitarie  locali  devono
assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario
nazionale  approvato  ai  sensi  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti  di
spesa  comunque  stabiliti  per  le  singole tipologie di prestazioni
sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni  che  certifichino
al   Ministero   della  sanita'  il  previsto  mantenimento,  a  fine
esercizio, delle proprie  occorrenze  finanziarie  nei  limiti  dello
stanziamento   determinato   in   ragione   della   quota  capitaria,
ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo  12,  comma  3,
del  citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero
risultare rispetto al predetto  stanziamento  restano  a  carico  dei
bilanci regionali.
   11-bis.  In  deroga  alle  disposizioni  del comma 11, per il 1996
l'onere a carico del Servizio sanitario  nazionale  per  l'assistenza
farmaceutica  puo'  registrare  un incremento non superiore al 12 per
cento rispetto a quanto previsto dal comma 5  dell'articolo  7  della
legge  23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle
occorrenze finanziarie delle regioni nei  limiti  degli  stanziamenti
suddetti.".
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  7 della legge 23
          dicembre 1994, n. 724 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica), e' il seguente: "5. L'onere a carico del
          Servizio  sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
          e' determinato in lire 9.000 miliardi  per  ciascuno  degli
          anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione adottata con
          apposita   norma  della  legge  finanziaria  per  gli  anni
          medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il  Governo  trasmette
          ai  Presidenti  delle  Camere per l'inoltro alle competenti
          Commissioni    permanenti     una     relazione     tecnica
          sull'andamento,  nel  primo  semestre del 1995, della spesa
          per  l'assistenza  farmaceutica  a  carico   del   Servizio
          sanitario  nazionale,  nonche'  sull'andamento previsto per
          l'intero 1995 e per il 1996".
             - Il testo del comma 129 dell'art. 3 della  gia'  citata
          legge  n.  549/1995 e' il seguente: "129. A decorrere dal 1
          aprile 1996, i farmaci a  base  di  un  medesimo  principio
          attivo   per   i   quali   e'   prevista   uguale   via  di
          somministrazione  e  che  presentano   forma   farmaceutica
          uguale,  collocati nelle classi a) e b) di cui all'art.  8,
          comma 10, della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  sono  a
          carico  del  Servizio  sanitario nazionale limitatamente al
          prezzo piu' basso fra quelli dei farmaci che presentano  le
          caratteristiche   di   cui   al   presente  comma  Ai  fini
          dell'applicazione del presente comma i prezzi  dei  farmaci
          sono  rapportati all'unita' posologica, tenendo conto della
          eventuale diversita' di concentrazione di principio attivo.
          Il medico che prescrive un farmaco avente  un  prezzo  piu'
          alto  di  quello individuato ai sensi del presente comma e'
          tenuto ad informare l'assistito delle disponibilita' di  un
          farmaco   a   base  del  medesimo  principio  attivo  posto
          integralmente a carico del  Servizio  sanitario  nazionale.
          Entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge la Commissione unica del  farmaco  definisce
          l'elenco   dei  farmaci  ai  fini  dell'applicazione  delle
          disposizioni di cui al presente comma. Entro trenta  giorni
          dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge la
          Commissione unica del farmaco provvede alla identificazione
          dei  farmaci  necessari  al  trattamento   di   particolari
          patologie  nonche' alla definizione delle patologie stesse.
          Tali farmaci sono collocati nelle classi a)  e  b)  di  cui
          all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          e  ad  essi  si  applica  lo sconto non inferiore al 50 per
          cento del prezzo di vendita al pubblico previsto  dall'art.
          9,  quinto  comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto  1974,
          n. 386, calcolato secondo quanto stabilito dal comma 128".
             -  Il  testo  del  comma  10  dell'art. 8 della legge 24
          dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica), e' il seguente:
             "10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del
          farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno
          1993,   n.   266,   procede  alla  riclassificazione  delle
          specialita' medicinali e dei preparati galenici di  cui  al
          comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una
          delle seguenti classi:
               a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
               b)  farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),
          di rilevante interesse terapeutico;
               c) altri farmaci privi delle caratteristiche  indicate
          alle lettere a) e b)".